IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n.  1141,  concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; 
  Visto il proprio decreto 4 marzo 1958,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 80 del 2  aprile  1958,  relativo  alle
caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500; 
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri; 
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; 
  Ritenuta la necessita' di emettere una moneta d'argento da  L.  500
celebrativa dell'Anno internazionale della pace; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Tesoro e' autorizzato a coniare e ad emettere  monete  d'argento
da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace da fornire,
in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati  italiani  o
stranieri.