IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Ritenuta la necessita' di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Il Tesoro e' autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.